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Bagnoli – “Servizio di spazzamento stradale ecc…”, irregolarità e contraddittorietà del bando

05.02.2015, Interrogazione del Gruppo Consiliare “Insieme per il Futuro”

Al Consiglio Comunale del Comune di Bagnoli Irpino, Sede municipale 83043 Bagnoli Irpino (AV).

Interrogazioni del gruppo consiliare di minoranza in merito al bando di gara – procedura aperta – per il “Servizio di spazzamento stradale ecc… (Biennio 2015/2016 – e/o durata 24 mesi dalla data di inizio dei servizi) Prot. N. 10461 del 31.12.2014.

Egr. Sig. Sindaco, Preg.mi sigg. consiglieri comunali del Comune di Bagnoli Irpino,

I sottoscritti avv. Aniello Chieffo e dr. Dario Di Mauro, gruppo consiliare di minoranza “Insieme per il Futuro”,

considerato che il Comune di Bagnoli Irpino, prot. N. 10461 del 31.12.2014, ha pubblicato il bando di gara – procedura aperta – per “Servizio di spazzamento stradale, di pulizia e manutenzione delle caditoie e delle griglie stradali, di pulizia della Sede Municipale, di pulizia e di apertura-chiusura del Parco Pubblico Comunale “Tommaso Aulisa”, di manutenzione del verde pubblico nel centro di Bagnoli Irpino. (Biennio 2015/2016 – e/o durata 24 mesi dalla data di inizio dei servizi)”, pongono al Sindaco e al Consiglio Comunale le seguenti interrogazioni:

  1. 1. Irregolarità e contraddittorietà del bando per deficienza strutturale.
  • Si devono evidenziare grossolane ed evidenti differenze tra quanto previsto nel bando di gara e quanto indicato nel capitolato di appalto.
  • Al punto 5 del bando, infatti, vi è la descrizione: “Servizio di spazzamento stradale, di pulizia e manutenzione delle  e delle griglie stradali, di pulizia della Sede Municipale, di pulizia e di apertura-chiusura del Parco Pubblico Comunale “Tommaso Aulisa”, di manutenzione del verde pubblico nel centro di Bagnoli Irpino da espletarsi secondo il Capitolato Speciale d’Appalto e piano economico finanziario approvato con delibera di G.C. n. 163 del 30.12.2014”, mentre, in modo al quanto sorprendente, nel Capitolato d’Appalto vi è una descrizione aggiuntiva che cambia totalmente i termini della gara in questione, ad esempio:

–          lo spazzamento stradale diventa tutto d’un tratto spazzamento manuale stradale;

–          il centro di Bagnoli Irpino diventa centro abitato;

–          nell’attività di spazzamento delle strade viene ricompresa anche la spalatura della neve con lo spargimento di sale.

  • I requisiti di idoneità professionali altresì previsti dal bando sono carenti rispetto alle attività e/o servizi che l’impresa aggiudicante dovrà espletare. Anche qui si evidenzia che:
  • Mancano i requisiti sia per la gestione rifiuti che per lo spalamento neve oltre che per la pulitura caditoie – è persino in dubbio se gli €. 250.000 indicati di fatturato debbano essere annui o triennali.
  • Nel capitolato è previsto che: “Tutti i materiali provenienti dallo spazzamento delle strade dovranno essere sversati negli appositi cassonetti per lo smaltimento degli stessi, ubicati nel parcheggio della sede comunale e nelle isole ecologiche di Laceno, a carico del quale rimane l’onere dello smaltimento. L’affidataria deve provvedere allo spurgo dei fanghi o di altri rifiuti accumulatisi nelle caditoie esistenti sul territorio comunale a perfetta regola d’arte in modo da assicurare con continuità il perfetto funzionamento delle stesse. L’affidataria dovrà inoltre provvedere al trasporto e smaltimento, a sua cura e spese, del materiale estratto dalle caditoie stradali o pozzetti e sarà responsabile degli eventuali danni arrecati nell’esecuzione del servizio sia ai chiusini che ai manufatti accessori”.
  • Orbene, atteso che per lo svolgimento di tali attività sono richieste specifiche autorizzazioni oltre che determinati profili delle imprese aggiudicatarie non si rileva se tali essenziali requisiti siano ritenuti in tal modo dal bando oppure l’aggiudicazione potrebbe avvenire in violazione del capitolato e senza tener conto degli stessi presupposti di legge il che renderebbe nulla la gara onde evitare che tali servizi o non vengano assolti o vengano tenuti fuori dal bando ed assegnati ad altre ditte con ulteriori aggravi per le casse comunali.
  • Il sito internet indicato nel bando, e quindi dove le ditte partecipanti possano apprendere la “documentazione utile”, è quello tematico (dove vi sono unicamente informazioni turistiche) e non quello istituzionale: (www.bagnoli-laceno.it) e non (www.bagnoliirpino.gov.it)

E’ logico chiedersi se tali errori, anche grossolani, non siano stati corretti anche in autotutela dall’amministrazione e dai suoi uffici competenti.

Allo stesso modo è il caso di domandarsi se i partecipanti fino ad oggi non abbiano evidenziato tali carenze? Sarebbe molto strano il silenzio sulla vicenda!!!

  1. 2. Criteri di scelta del bando – Requisiti – Erroneità.

Mentre si intravedono nel bando diverse incongruenze ed evidenti lacune dovute anche a gravi imprecisioni ed inesattezze, appare alquanto singolare che sia stato inserito:

  • Per la partecipazione alla gara è richiesto obbligatoriamente il sopralluogo e la presa visione del Capitolato Speciale d’Appalto e dei luoghi dove dovrà essere svolto il servizio previo appuntamento telefonico con l’Arch. Ciriaco Lanzillo (tel. 0827/62239-6-2), che rilascerà il relativo certificato, in un unico originale, da allegare alla documentazione di gara.”

Anche qui è doveroso domandarsi se si vuole dire che tutto è lasciato nelle mani del solerte impiegato!? Tutto dipende dalle sue individuali e persino arbitrarie verifiche!? Se sì allora perché non spiegare con precisione i termini di tale “obbligatorio” passaggio per rendere trasparente il bando e garantire i partecipanti che saranno trattati tutti allo stesso modo con regole obiettive e rispettose delle norme !? (par condicio)

  • Parimenti ci chiediamo se era necessario/obbligatorio inserire nel bando che l’impresa partecipante dovesse dichiarare: “di essere in possesso della certificazione ISO 9001/2000 e ISO 14001/2004 o successive (è consentito l’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del richiamato D. Lgs. 163/06).

Anche qui: se si vuole con tale requisito fare una selezione dei partecipanti, perché consentire l’avvalimento con altra impresa in possesso dei requisiti richiesti. In tal modo (ed in questo tipo di gara) si consente di aggirare la condizione imposta mediante un’associazione solo strumentale con altra ditta e solo ai fini di superare l’ostacolo consentendo di fatto a chi non possiede i requisiti di svolgere lo stesso l’appalto utilizzando i titoli di altra ditta pure estranea ai lavori.

Oltretutto, non può dimenticarsi che il Codice degli Appalti (D. Lgs. n. 163/2006) impone una serie di limitazioni all’operatività dell’istituto dell’avvalimento prevedendo che lo stesso non possa essere utilizzato per supplire alla carenza di qualsiasi requisito in capo al concorrente essendo il suo ambito applicativo limitato ai requisiti oggettivi di ordine speciale.

Tutt’al più, se questo era il vero intendimento, il bando poteva prevedere l’attestazione SOA (D.P.R. n. 34/2000 e succ. mod.) con la quale si sarebbe dovuto individuare la categoria prevalente trattandosi nel caso di specie di una serie di lavori diversi.

Ciò nel rispetto delle norme e dell’interesse dei cittadini.

  1. 3. Contraddittorietà tra gli atti.

La delibera di G.M. n. 128 del 10.10.2014 e la 163 del 30.12.2014 prevedono l’accorpamento di altri servizi non già previsti nel bando e la suddivisione degli stessi in macro aree da gestire.

Solo per dire, (scripta manent) l’amministrazione ha sempre ripetuto di essere contraria all’accorpamento mentre si apprende solo ora che invece ha cambiato idea con le delibere sopra richiamate ma se così è allora:

Come mai non tutti i servizi sono stati accorpati??? Qual è la scelta alla base di tale ulteriore “cambiamento di rotta” compiendo atti a rischio “di una rotta di collo” all’ultimo istante dell’ultimo dell’anno!?.

  1. 4. Normativa applicata – Irregolarità.

Da quanto su esposto risulta, in maniera evidente, che la gara e gli atti collegati siano stati organizzati in maniera frettolosa per poi pubblicarli nell’ultima data utile del 31.12.2014.

Ebbene, è ormai risaputo, che dal 1° gennaio 2015 tutti i comuni non capoluogo di provincia hanno l’obbligo di ricorrere alle centrali uniche di committenza per acquisti e forniture di servizi.

E’ lecito se non doveroso chiedersi se è stata una coincidenza la scelta dell’ultimo giorno dell’anno allo stappare dello spumante!

Soprattutto alla luce della delibera di G.M. del 30.12.2014 con cui è stata deliberato proprio quanto inerente il: “Miglioramento dei servizi pubblici di igiene urbana e gestione delle aree/immobili pubblici. Approvazione Piano Economico e provvedimenti ulteriori.”.

La distanza tra i due provvedimenti è di sole 24 ore, neanche il tempo di recepirlo!!! E subito viene fuori la gara del 31.12.2014!

Ancora ci chiediamo o meglio ricordiamo a noi stessi che l’amministrazione attuale ha scelto, con grande “determinazione”, di abbracciare la centrale di committenza della Comunità Montana Terminio-Cervialto, vanificando ogni altra diversa direzione.

Allora se così è stato deciso perché non aspettare 24 ore per un’unica gara gestita dalla Centrale di committenza che avrebbe dovuto garantire costi minori (così lo spirito della legge) e l’affrancazione dai relativi costi di gestione!?. Insomma avremmo evitato al solerte impiegato di lavorare l’ultimo giorno dell’anno ed agli amministratori di impegnarsi in deliberati dell’ultima ora!

Si chiede, pertanto, di fornire adeguate risposte nelle sedi competenti alle interrogazioni sopra esposte.

Nelle more, in virtù dei poteri di autotutela della PA, si chiede espressamente che si Voglia sospendere e/o annullare la gara di cui all’oggetto assumendo tutti i necessari e dovuti provvedimenti di legge.

Distinti ossequi.

Firmato: Avv. Aniello Chieffo, Dr. Dario Di Mauro
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Servizio-spazzamento-stradale: Interrogazioni della Minoranza Consiliare

                                                                                                       

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