Vertenza Società Ing. Marzio Giannoni contro il Comune di Bagnoli Irpino
02.02.2014, Il documento
E’ stata pubblicata sull’Albo Pretorio on line del sito del Comune di Bagnoli la delibera di giunta n. 9 del 24 gennaio 2014 avente ad oggetto “Vertenza Societa’ Ing. Marzio Giannoni contro il Comune di Bagnoli Irpino. Estensione incarico ad avvocato per richiesta parere legale e ulteriori”.
Documento interessante e di grande attualità (viste le polemiche di questi giorni), per meglio capire, anche dal punto di vista cronologico, quello che è accaduto nel nostro paese dal 2002 ad oggi in merito sia alla vertenza con la famiglia Giannoni sia con riferimento al contributo pubblico dei 12 milioni di euro per la costruzione della nuova seggiovia.
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LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATI:
– il ricorso dinanzi al TAR Campania, Sez. Salerno acquisito al protocollo dell’ente al n. 5668 del 24.07.02 presentato dalla soc. “Ing. Marzio GIANNONI s. a, s.”, con sede a Bagnoli Irpino, alla località Serroncelli, per l’annullamento, previa sospensiva, della delibera della G. C. di Bagnoli Irpino n. 56 del 29.04.2002, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, anteriori e successivi, in particolare delle note sindacali n. 7492 del 5.9.2000 e n. 3115 del 29.04.2002, delibera concernente la formalizzazione della disdetta della concessione di suolo comunale per la realizzazione di un complesso turistico ed invernale;
– la deliberazione di G. C. n. 121 del 31.07.02 esecutiva, con la quale, ritenendo opportuno e necessario in considerazione della complessità e della delicatezza della situazione esposta e lamentata dalla società ricorrente e per tutelare gli interessi dell’ente e resistere alle richieste avversarie:
è stato costituito in giudizio l’Ente;
è stato proposto l’affidamento dell’incarico legale, congiuntamente come se fosse unico, all’avv. Aniello CHIEFFO, con studio in Bagnoli Irpino alla via Roma n. 56, e all’avv. Donato PENNETTA, con studio in Avellino alla via C. Del Balzo n. 33, per attendere alla difesa degli interessi dell’Ente;
– la determinazione del responsabile del servizio n. 79 del 2.09.02 con la quale si è provveduto a formalizzare l’incarico suddetto;
CONSIDERATO:
– che il TAR Campania, Sezione di Salerno, con sentenza depositata il 21/06/2008 n. 2009 ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato;
– che la società “Ing. Marzio Giannoni S.A.S. in persona dell’amministratore unico e legale rappresentante protempore , ha prodotto ricorso al Consiglio di Stato avverso la detta sentenza, ricorso notificato a questo ente e acclarato al protocollo in data 25/09/2009 al n. 8281;
– che con deliberazione di G.C. n. 142 del 15.10.2009 si è disposto di autorizzare il Sindaco a costituirsi nel giudizio innanzi al Consiglio Di Stato instaurato con il ricorso suddetto per ottenere tra l’altro l’annullamento, previa sospensione, della sentenza Tar Campania, Sezione di Salerno, del 21/06/2008 n. 2009 che ha dichiarato inammissibile il ricorso n. 2038/2002 avverso la delibera della G.C. di Bagnoli Irpino n. 56 del 29/04/02 nonché avverso tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, in particolare le note sindacali n. 7492 del 5/09/2000 e n. 3115 del 29/04/02;
ATTESO che:
– la Giunta Regionale della Campania con deliberazione n. 1343 del 06/08/2008, ha approvato la proposta del Comune di Bagnoli Irpino ed ha destinato la somma di € 12.000.000,00 a valere sui fondi FAS per l’intervento di “Realizzazione di impianti specifici ed automatici nella località Settevalli e Rajamagra” ricompreso nell’ambito dell’Intesa Istituzionale di Programma di cui al VI atto Integrativo dell’APQ “Sviluppo locale – Infrastrutture per il Turismo”;
– il Comune di Bagnoli Irpino, con deliberazione giuntale n. 87 del 12/08/2008, ha approvato il progetto preliminare dell’intervento suddetto e, successivamente, ha redatto il Progetto definitivo dell’intervento, per un importo complessivo di €13.319.880,00 di cui €12.000.000,00 finanziati dai fondi FAS ed €1.319.880,00 da finanziare con fondi da capitale privato, attraverso la procedura dell’appalto integrato e successiva concessione della gestione degli impianti;
DATO ATTO che:
– la Regione Campania, con nota prot. N. 0777215 del 10/09/2009, del coordinatore dell’AGC 13 “Turismo e Beni Culturali”, ha comunicato al Comune di Bagnoli Irpino, che in data 29/07/2009, nell’ambito dell’Intesa Istituzionale di Programma, è stato sottoscritto, tra il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Ministero per i Beni ed Attività Culturali e la Regione Campania, il VI Atto Integrativo dell’APQ “Sviluppo locale –Infrastrutture per il Turismo”, relativo agli interventi individuati con deliberazione di Giunta regionale n. 1343 del 06/08/2008, tra i quali figura l’intervento “Realizzazione di impianti specifici ed automatici nella località Settevalli e Rajamagra” (Codice Progetto SR AV01);
– la Giunta regionale della Campania, con deliberazione n. 489 del 16/04/2010, ha preso atto dei contenuti del “VI Atto Integrativo dell’APQ “Sviluppo locale –Infrastrutture per il Turismo” stipulato tra Governo e Regione Campania in data 29/07/2019, istituendo altresì, nell’ambito dell’U.P.B. 3.11.32 del bilancio gestionale 2010 della Regione Campania, il Capitolo 2444, denominato “APQ Sviluppo locale – Infrastrutture per il Turismo – VI Atto Integrativo”;
– il Consiglio Comunale di Bagnoli Irpino, con deliberazione n. 8 del 05.05.2010, ha approvato il programma triennale 2010-2012 dei lavori pubblici e l’elenco annuale 2010 dei lavori, ai sensi dell’art. 128 del D.Lgs 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, comprendente l’operazione infrastrutturale “Realizzazione di impianti specifici ed automatici nella località Settevalli e Rajamagra” per l’importo complessivo di € 13.319.880,00;
– il Comune di Bagnoli Irpino, con deliberazione della giunta n. 134 del 19/10/2010, ha approvato il progetto definitivo dei lavori di “Realizzazione di impianti specifici ed automatici nella località Settevalli e Rajamagra” per un importo complessivo di € 13.319.880,00, di cui €12.000.000,00 finanziati con i fondi FAS e €1.331.988,00 finanziati con fondi privati, da reperire attraverso la procedura di aggiudicazione dell’appalto integrato con concessione della gestione degli impianti;
TENUTO CONTO che da una più attenta valutazione di esperienze di gare per l’appalto di lavori simili a quelli per la realizzazione dell’intervento in questione, l’Amministrazione comunale ha quindi deciso di orientarsi , per i lavori in questione, per la scelta della procedura di gara dell’appalto con concessione ai sensi del Capo II, art. 142 e ss. del Codice Appalti (D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.) che prevede oltre alla progettazione esecutiva, l’esecuzione dei lavori e la gestione da parte dell’aggiudicatario; in tal senso la deliberazione di G.C. n. 136 del 20.09.2012 e successive modifiche;
RICHIAMATI altresì:
– il ricorso del 28/12/2010 presentato al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania di Salerno ed acquisito al protocollo dell’Ente al n. 150 in data 07/01/2011, per la società “Ing. Marzio Giannoni & C. s.a.s.”, in persona del socio accomandatario, legale rappresentante protempore, Marzio Giannoni, con sede in Bagnoli Irpino alla località Serroncelli, rappresentato e difeso dal prof. avv. Franco Gaetano Scoca e dal prof. avv. Sergio Perongini, elettivamente domiciliati in Salerno, presso lo studio Perongini, Via F. Manzo n. 64, contro il Comune di Bagnoli Irpino, avverso e per l’annullamento della deliberazione di G. C. n. 134 del 19/10/2010 del Comune di Bagnoli Irpino avente a oggetto la “Realizzazione impianti di risalita in Località Settevalli e Rajamagra. Ricognizione eventi e approvazione progetto definitivo” e degli atti preliminari correlati e connessi;
– la deliberazione di G.C. n. 30 del 1.3.2011 con la quale si è deciso di resistere al ricorso in questione, autorizzando il Sindaco a costituirsi nel giudizio instaurato con lo stesso con conferimento di incarico legale all’avvocato Donato Pennetta;
TENUTO CONTO che con deliberazione di G.C. n. 40 del 25/03/2004 si era deciso per l’affiancamento agli avvocati Pennetta e Chieffo, nelle vertenze legali riferite ai ricorsi presentati nel 2002 dalla Società Giannoni relativamente ai dinieghi di concessione edilizia afferenti istanze volte a realizzare una serie di lavori alla località Laceno, segnalando il nominativo dell’avv. Rosa Tartaglia da Bagnoli Irpino;
VISTE le ulteriori deliberazioni di G.C. n. 185/2006 e n. 20/2007;
ASSUNTO che:
– la Giunta regionale della Campania ha approvato la DGR n. 148 del 27/05/2013, nell’intento di fornire un impulso all’accelerazione della spesa del POR FESR, individuando come ambiti prioritari di intervento l’ambiente, il sostegno al tessuto produttivo, l’efficientamento energetico, i trasporti sostenibili, la ricerca e l’innovazione e lo sviluppo urbano, evidenziando, nel contempo, la necessità di procedere alla individuazione di un Gruppo di Lavoro costituito da dirigenti ratione materiae coordinato dall’Autorità di Gestione del POR FESR;
– con DPGR n. 139 del 01/07/2013, come modificata dal DPGR n. 262 dell’08/11/2013, sono stati nominati i dirigenti ratione materiae quali componenti del Gruppo di lavoro di cui alla DGR n.148/2013;
– con DGR n. 378 del 24/09/2013 sono state approvate le procedure di attuazione della DGR n. 148/2013, affidandone l’esecuzione al Gruppo di lavoro di cui a DPGR n. 139 del 01/07/2013 e s.m.i. coordinato dall’Autorità di Gestione del POR FESR;
– con DGR n. 378 del 24/09/2013, sono stati ritenuti selezionabili, in prevalenza con procedura negoziale, esclusivamente progetti di immediata attuazione, con cronoprogrammi coerenti con i termini di ammissibilità della spesa e con gli orientamenti di chiusura dei programmi operativi di cui alla Decisione C (2013) 1573 del 20/03/2013, nonché i progetti giacenti presso le strutture regionali coerenti con i criteri di selezione di cui alla DGR n.1663/2009 e le priorità della DGR n. 148/2013;
– con deliberazione di G.R. n. 496 del 22.11.2013 ad oggetto “POR Campania FESR 2007-2013: iniziative di accelerazione della spesa DD.G.R. nn. 148 e 378 del 2013 – Adempimenti” si è, tra l’altro, approvato l’elenco dei progetti di cui al verbale della riunione del Gruppo di lavoro ex DPGR n. 139 del 01/07/2013 e s.m.i. svoltasi in data 22/11/2013, che costituisce l’Allegato n. 1 alla citata deliberazione;
– nell’allegato 1 alla deliberazione innanzi menzionata figura
– la Regione Campania, per il seguito di adempimenti riferiti ai lavori in questione, ha richiesto, tra l’altro, che il Comune di Bagnoli Irpino provveda a comunicare di avere la disponibilità delle aree interessate all’intervento;
RICONOSCIUTO che per assolversi a quanto richiesto deve definirsi la vertenza narrata in premessa;
RITENUTO allo scopo, in estensione agli incarichi legali assegnati, di :
a. incaricare gli avvocati Donato Pennetta e Rosa Tartaglia in premessa meglio individuati, di assistere il Comune nella definizione della problematica illustrata;
b. di incaricare i suddetti della formulazione di parere legale sulla soluzione compositiva cui si dovesse pervenire, richiedendo che detto parere attesti la legittimità della soluzione in questione in uno alla convenienza per l’Ente, ferme le valutazioni di opportunità da riferire agli organi amministrativi;
VISTO il preventivo di spesa rimesso dall’avvocato Donato Pennetta presentato in data odierna prot. n. 605 riferito alla precedente lett. b;
RITENUTO riservarsi di formalizzare l’incarico per quanto alla lettera a) ad acquisizione di progetto di parcella;
VISTO l’articolo 9, ed in particolare il comma 4, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, che recita:
“4. Il compenso per le prestazioni professionali e’ pattuito, nelle forme previste dall’ordinamento, al momento del conferimento dell’incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell’incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale. In ogni caso la misura del compenso e’ previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima, deve essere adeguata all’importanza dell’opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. Al tirocinante e’ riconosciuto un rimborso spese forfettariamente concordato dopo i primi sei mesi di tirocinio”.
VISTO il Decreto Ministro Giustizia 20 luglio 2012, n. 140, recante: “Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell’articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27”;
VISTO l’art. 13 della Legge 31.12.2012, n. 247 “Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense”;
VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e successive modifiche e integrazioni;
VISTO lo Statuto Comunale;
DATO ATTO che sulla proposta di deliberazione di che trattasi è stato espresso, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000:
– il parere favorevole di regolarità tecnica e regolarità e correttezza dell’azione amministrativa reso dal responsabile del servizio interessato;
– il parere favorevole di regolarità contabile reso dal responsabile del servizio finanziario;
CON VOTI favorevoli unanimi legalmente espressi,
D E L I B E R A
LA PREMESSA è parte integrante del presente provvedimento ed è da intendersi qui trascritta.
IN ESTENSIONE degli incarichi già conferiti relativi alla vertenza legale dapprima esposta, tra il Comune di Bagnoli Irpino e l’ Ing. Marzio GIANNONI s. a. s., con sede a Bagnoli Irpino, alla località Serroncelli, INCARICARE gli avvocati Donato Pennetta e Rosa Tartaglia in premessa generalizzati della formulazione di parere legale sulla soluzione compositiva cui si dovesse pervenire con riguardo alla disdetta della concessione di suolo comunale per la realizzazione di un complesso turistico ed invernale di cui agli atti innanzi citati, richiedendo che detto parere attesti la legittimità della soluzione in questione in uno alla convenienza per l’Ente, ferme le valutazioni di opportunità da riferire agli organi amministrativi.
DI RISERVARE ad atto successivo la formalizzazione di incarico di assistenza nel procedimento in corso inteso a pervenire ad una soluzione della problematica rappresentata.
DI PRENDERE ATTO che il compenso da corrispondere ai professionisti incaricati per le formulazione del parere legale è fissato in € 3.000,00 oltre cap e Iva come per legge, giusta il preventivo pervenuto il 24/01/2014 e acquisito al n. 605 del protocollo dell’Ente, e di impegnare il corrispondente importo sul cap. 1058 del bilancio comunale dell’esercizio corrente in corso di redazione.
DI PRECISARE che l’ incarico conferito con il presente provvedimento è da intendersi come unico e conferito congiuntamente con l’effetto che sarà liquidata unica parcella negli importi impegnati.
DI RIMETTERE copia della presente deliberazione al Responsabile del Settore Amministrativo per i provvedimenti consequenziali.
DI DICHIARARE, successivamente, con separata ed unanime votazione favorevole resa in forma palese, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.
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COMUNE DI BAGNOLI IRPINO: DELIBERA DI GIUNTA n. 9 DEL 24.01.2014