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Truffe on line, la disavventura di un cittadino di Bagnoli Irpino

14.03.2012, Il Corriere

Il collegio di Napoli dell’A.B.F. ha risolto un caso di cosiddetto fishing, “condannate” le Poste.

E’ destinata  a fare molto rumore la decisione n. 404 del13.2.2012, con la quale il Collegio di Napoli dell’ Arbitro Bancario Finanziario (organismo istituito in seno alla Banca d’Italia al fine di risolvere le liti tra i clienti e le banche e gli altri intermediari, alternativo rispetto al ricorso al giudice) ha risolto la questione relativa ad un fenomeno di truffa “on line” (c.d. fishing).

La vicenda attiene alla disavventura capitata al sig. L.L., di Bagnoli Irpino, che, nell’estate del2009, rimase vittima di una truffa on line: ignoti, violando il sistema di sicurezza delle Poste Italiane S.p.A a protezione della gestione dei conti correnti on line, gli sottrassero fraudolente” mente la somma di 14.800.00 euro, e ciò attraverso un’operazione di giroconto. Benchè il sig. L.L. avesse immediatamente sporto denunzia-querela e richiesto alle poste di rimborsarlo, non è riuscito a recuperare quanto gli era stato illecitamente sottratto. Il malcapitato ha quindi richiesto l’assistenza dell’Avv. Rocco Bruno e del dottor Marcello Abbondandolo con studio legale a Montella i quali, in prima battuta, hanno diffidato le Poste, ritenendo la responsabile dell’accaduto per aver utilizzato un sistema di sicurezza inadeguato nella gestione dei conto correnti on line.

Ma l’intermediario ha declinato ogni responsabilità, adducendo una presunta negligenza del correntista nell’utilizzo e/o conservazione di codici, password, username di accesso alle operazioni on line. A questo punto, i difensori hanno proposto ricorso all’ABF, Collegio di Napoli, che ha aderito alla tesi del correntista, accogliendo totalmente il ricorso.

Il Collegio, presieduto dal chiar.mo Prof. Enrico Quadri (ordinario di istituzioni di diritto privato presso l’Università Federico Il di Napoli) e composto dai chiar.mi proff. Avv. ti Ferruccio Auletta (ordinario di diritto processuale civile presso l’Università degli studi di Napoli), Giuseppe Leonardo Carriero (primo avvocato Cassazionista della Banca d’Italia), Andrea Barenghi (docente di diritto bancario presso l’Università degli studi del Molise) e dalla chiar.ma prof.ssa Marilena Rispoli Farina (docente di diritto bancario presso l’Università Federico Il di Napoli), ha ritenuto che le Poste fossero responsabili per non aver adottato la diligenza necessaria nell’esecuzione del rapporto di conto corrente on line, che per le sue peculiarità richiede l’adozione di presidi di sicurezza atti a garantire una effettiva protezione del cliente” e ha deciso che l’intermediario fosse tenuto al rimborso della somma di 14.800,00 euro, nonché alla refusione delle spese di procedura, entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento.

Il profilo di grande interesse, si fa sapere dallo studio legale Bruno, è costituito dal fatto che, «ove la decisione adottata, ancorchè non vincolante, non venga rispettata, espone l’intermediario finanziario condannato alla pubblicazione, a proprie spese del suo inadempimento sui siti internet della Banca d’Italia e dell’ ABI nonché su due quotidiani ad ampi diffusione nazionale, con evidente danno di immagine».

                                                                                                       

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