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Giannoni: “La procedura di sgombero illegittima e inutile”

29.11.2017, La lettera (Società Ing. Marzio Giannoni sas)

Indirizzata: Al  Comune di Bagnoli Irpino. All’attenzione del responsabile unico del Servizio Tecnico e del procedimento di rilascio e sgombero delle aree interessate dagli impianti di risalita in località Laceno

Oggetto: osservazioni sulla determinazione n. 304 del 17 novembre 2017.

IRPINIA24.IT

seggiovie-lacenoCon la determinazione dirigenziale di cui in oggetto il Comune in indirizzo ha avviato il procedimento “funzionale all’adozione dell’ordinanza di rilascio e/o sgombero delle aree oggetto della convenzione n. 632 di repertorio sottoscritta in data 5 maggio 1973 tra il Comune di Bagnoli Irpino e la Ing. F. Giannoni e C. s.a.s. e di tutte le strutture realizzate su tali aree in virtù della convenzione medesima”.

In relazione a tale determinazione si rappresenta che essa appare per più profili illegittima ed è per giunta inutile.

Nella ricostruzione dei fatti si rinvengono dimenticanze ed imprecisioni che, al momento, attribuiamo a semplice disattenzione.

In primo luogo sulla durata della concessione.

Secondo la narrativa contenuta nella determinazione, la convenzione avrebbe durata di ventinove anni e sarebbe stata disdettata. In contrario, la clausola della convenzione n. 632 del 1973 stabilisce che la concessione ha durata “per anni ventinove (…), automaticamente rinnovabili alla scadenza con un uguale periodo”. Il rinnovo automatico esclude che la durata possa considerarsi limitata al primo periodo.

La nota del Sindaco p.t. n. 7492 del 5 settembre 2000, in base alla quale il Comune ritiene di avere disdettato la convenzione, è affatto interlocutoria, ed è, comunque, tuttora oggetto di impugnazione dinanzi al Consiglio di Stato, come agli uffici comunali è ben noto. Oltre tutto la definizione della controversia è a breve scadenza.

La durata complessiva della concessione, fino al 2031, risulta in modo insuperabile da altre clausole della convenzione: ad esempio dalla clausola 8), che recita testualmente: “alla scadenza della concessione e precisamente alla scadenza del secondo ventinovennio, tutti gli impianti di risalita con relative stazioni di arrivo e partenza e tutte le costruzioni in genere realizzate dalla Società Giannoni e C. S.a.s. o chi per essa, nell’ambito della zona di concessione sciistica (…) passeranno, senza alcun corrispettivo, in proprietà del Comune”.

Risulta quindi chiaro che, fino al termine del secondo ventinovennio la Società Giannoni non può essere qualificata come “occupante abusivo”, avendo un valido titolo per detenere le aree che il Comune vorrebbe riprendersi con atto d’autorità.

In secondo luogo sulla proprietà di parte delle aree.

Nella determinazione in esame si tralascia di considerare che parte cospicua delle aree che si afferma appartenere “al patrimonio dell’Ente locale” sono invece di proprietà della Società, in base alla previsione di cui all’art. 1) della convenzione del  1973, poi portata ad attuazione con atto 13 dicembre 1976, rep. n. 969, regolarmente approvato e registrato.

Tali aree, com’è evidente, non possono essere “rilasciate” al Comune; eppure la determinazione in parola non le esclude dalla prevista ordinanza di rilascio e sgombero.

Si aggiunga che l’atto appena rammentato (e totalmente “dimenticato” dal Comune) ribadisce che la durata della convenzione è di “anni 58”, a partire dal 1973.

In terzo luogo sulla carenza di un interesse pubblico attuale al rilascio delle aree.

Afferma il Comune che il rilascio sarebbe necessario per consentire “la finanziabilità degli interventi per l’ammodernamento degli impianti” di risalita”; e cita una nota della Regione Campania (dalla Società non conosciuta), secondo la quale “l’art. 57 del Regolamento (CE) n. 1083/2006 dell’11 luglio 2006 (…) osta alla concessione dei necessari finanziamenti regionali e comunitari (…), atteso che, permanendo la detenzione delle aree in questione in capo alla Ing. Marzio Giannoni e C. s.a.s., si configura un indebito vantaggio in favore di tale impresa”.

Si deduce brevemente che: a) l’art. 57 citato non giustifica affatto quello che la Regione afferma; b) è del tutto impensabile che la detenzione delle aree sulle quali dovrebbero svolgersi i lavori per l’ammodernamento degli impianti di risalita possa costituire un vantaggio, quale che sia, per la Società, dato che tali lavori dovranno essere affidati con gara di diritto europeo; c) la Società si è dichiarata più volte pienamente disponibile a mettere a disposizione del Comune tutte le aree necessarie per la realizzazione dei nuovi impianti, ovviamente dal momento in cui i lavori saranno pronti per iniziare, ossia dopo che saranno stati progettati e finanziati.

Tutto ciò rende inutile la progettata ordinanza di rilascio e sgombero; la quale assume un significato di semplice manifestazione di forza, di certo non nell’interesse del Comune.

Questa Società ritiene che l’interesse del Comune possa essere meglio perseguito attraverso un concreto atteggiamento di cooperazione, che possa evitare inutili atti di forza e ulteriori ricorsi all’Autorità giurisdizionale; ed all’uopo, mentre ribadisce ancora una volta la disponibilità a consegnare le aree al momento in cui ciò sarà utile, si dichiara disposta a risolvere consensualmente ogni questione controversa, mediante accordi che siano conformi agli interessi del Comune e della Società.

Fa presente che l’atteggiamento finora assunto dal Comune impedisce il funzionamento degli impianti di risalita e di certo non giova alle attività turistiche della zona. Il preordinato “rilascio” delle aree non favorisce affatto gli interessi turistici della collettività bagnolese e impedisce definitivamente il funzionamento degli impianti.

Con osservanza.

Per la Società Ing. Giannoni sas

Firmato: Marzio Ing. Giannoni

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pdf Giannoni: osservazioni sulla determinazione n. 304 del 17.11.2017

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IL QUOTIDIANO DEL SUD (01.12.2017)

Il-Quotiidiano.del-Sud-01.12.2017-GIannoni-Richiesta-SIndaco-Illegittima

                                                                                                       

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