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Deposito del sale sul Laceno: il Comune di Bagnoli soccombe nella controversia con Giannoni

07.10.2016, La lite

Il Comune di Bagnoli potrebbe comunque impugnare la decisione del Tar e presentare ricorso al Consiglio di Stato.

tribunale-aministrativo-regionale-sezione-salernoSi ricorderà la querelle dell’estate 2015 che vide contrapposti il Comune di Bagnoli Irpino e la società “Giannoni sas”, gestore delle seggiovie del Laceno. In quell’occasione il sindaco Filippo Nigro emise un’ordinanza con la quale dichiarava l’inagibilità del deposito di sale posto nei pressi del parcheggio degli impianti di risalita e disponeva il suo sgombero immediato e la demolizione nel termine perentorio di 10 giorni dalla notifica del provvedimento.

La società Giannoni presentò, attraverso i suoi legali, ricorso al TAR di Salerno, chiedendo esplicitamene l’annullamento del provvedimento. Due giorni dopo il Tribunale Amministrativo emise un decreto con il quale sospendeva l’ordinanza fino alla discussione in camera di consiglio.

Il sindaco Nigro a suo tempo dicharò che il provvedimento si era reso necessario perchè, a seguito di un sopralluogo effettuato dalla Polizia Municipale, venivano segnalate alcune carenze dello stabile, lo stato di danneggiamento dello stesso e quindi la possibilità di pericolo per la pubblica incolumità. Inoltre la presenza del sale all’interno del deposito attirava gli animali, soprattutto le mucche, le quali rilasciavano sul posto i loro escrementi, rendendo le zone limitrofe poco salubri.

I giudici del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sezione distaccata di Salerno, nella sentenza del 5 luglio 2016 (le cui motivazioni sono state rese pubbliche solo di recente), in riferimento alla contestata ordinanza del sindaco parlano in premessa di un “…eccesso di potere per contraddittorietà della motivazione”.

Il collegio giudicante, poi, entra nel merito della questione e sostiene che: “… il momento, in cui il provvedimento impugnato rivela pienamente la sua illegittimità, è rappresentato dalla sua parte dispositiva, con l’ordine rivolto alla società, proprietaria del manufatto, di sgomberarlo immediatamente, ma soprattutto con l’intimazione a demolirlo completamente, nel termine di dieci giorni dalla sua comunicazione.  La constatazione del completo danneggiamento di detto fabbricato, contenuto nelle premesse dell’ordinanza gravata, avrebbe potuto, piuttosto, giustificare un ordine, rivolto al proprietario dell’immobile, di ripararlo efficacemente, in un termine congruo, onde eliminare il pericolo costituito – stando al suo stesso tenore letterale – dallo spargimento del sale, foriero della presenza di bovini e del rilascio dei loro escrementi; laddove il binomio rappresentato dagli ordini di sgombero e di demolizione appare come un rimedio senz’altro eccessivo e sproporzionato, che finisce per rivelare il denunziato sviamento dell’atto dalla sua causa tipica”.

La sentenza emessa dal Tar annulla quindi il provvedimento del sindaco Nigro e condanna il Comune di Bagnoli Irpino al pagamento, in favore della società ricorrente, di spese e compensi di lite.

(m.n.)

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07.10.2016, Avellinotoday.it

Il Comune di Bagnoli ordina l’abbattimento del deposito, per il Tar è una forzatura

Il Tar di Salerno dà ragione a Giannoni, concessionari della stazione sciistica Laceno, sulla querelle aperta dal Comune di Bagnoli Irpino sul capannone da abbattere entro dieci giorni.

veduta-lago-lacenoIl Tar di Salerno dà ragione a Giannoni, concessionari della stazione sciistica Laceno, sulla querelle aperta dal Comune di Bagnoli Irpino sul capannone da abbattere entro dieci giorni per rischio dell’incolumità pubblica. Quello stabile autorizzato (in parte in legno e in parte in muratura), nel mese di giugno era stato oggetto di una manomissione di una parete esterna in muratura, che rivestiva per non più di un metro di altezza il manufatto in legno.

Fu presentata una formale denuncia ai carabinieri. Per il comando della polizia municipale, a seguito di sopralluogo, tutto ciò non rispondeva a verità tanto da relazionare al sindaco che “il locale situato nel parcheggio antistante la presenza delle seggiovie, utilizzato come deposito di sale risulta completamente danneggiato, costituendo pericolo per la pubblica e privata incolumità, anche di ordine sanitario, in quanto la presenza del sale attira i bovini presenti nelle vicinanze che per cibarsi stazionano nel parcheggio lasciando escrementi”.

Dopo due mesi, i gestori dell’impianto si videro notificare un’ordinanza, nella quale era stata dichiarata l’inagibilità del locale e veniva disposto in via cautelare lo sgombero e ordinata la demolizione entro i successivi dieci giorni, al fine di evitare pericoli per la pubblica e privata incolumità, nonché problemi di carattere igienico sanitario.

La società, conscia della forzatura fatta dal comune, si rivolse al Tribunale Amministrativo regionale di Salerno per far valere le proprie ragioni.

Tesi che si è rivelata vincente, visto che il Tar nel dispositivo di annullamento dell’atto proposto dal Comune scrive che “La constatazione del completo danneggiamento di detto fabbricato, contenuto nelle premesse dell’ordinanza gravata, avrebbe potuto, piuttosto, giustificare un ordine, rivolto al proprietario dell’immobile, di ripararlo efficacemente, in un termine congruo, onde eliminare il pericolo costituito , il binomio rappresentato dagli ordini di sgombero e di demolizione appare come un rimedio senz’altro eccessivo e sproporzionato”.

Ora il Comune dopo aver perso la causa si ritrova anche a dover pagare non solo il suo avvocato, Rosa Tartaglia, ma ad indennizzare la società Giannoni con oltre duemila euro.

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Riceviamo e pubblichiamo, integralmente,

pdf la sentenza del TAR sulla controversia Comune di Bagnoli-Giannoni sas

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LA FOTO

(Agosto 2015: recinzione del deposito di sale per “ragioni di sicurezza”)

Laceno-deposito-sale

                                                                                                       

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