Il Regolamento istitutivo del registro comunale delle UNIONI CIVILI
02.03.2012, La notizia (Comune di Bagnoli Irpino)
Su iniziativa dell’Assessore alla Cultura prof. Luciano Aricuolo, il Consiglio Comunale di Bagnoli Irpino nella seduta di venerdì 2 marzo ha approvato il regolamento istitutivo delle Unioni civili.
Nell’apposito Registro amministrativo verranno iscritte, su richiesta dei cittadini interessati, le forme di convivenza fra due persone, anche dello stesso sesso, legate reciprocamente da vincoli affettivi, economici, di mutua assistenza e di solidarietà, che non accedano volontariamente all’istituto giuridico del matrimonio o che siano impossibilitate a farlo. A seguire le norme che disciplinano la materia.
__________________________________________________
ART. 1
1. Il Comune di Bagnoli Irpino, nell’ambito della propria autonomia e potestà amministrativa, tutela la piena dignità dell’unione civile.
2. Ai fini del presente regolamento è considerata unione civile il rapporto tra due persone maggiorenni, di sesso diverso o dello stesso sesso, che non siano legate tra loro da vincoli giuridici (matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela, curatela) e che ne abbiano chiesto la registrazione amministrativa ai sensi degli articoli successivi.
3. Il Comune di Bagnoli Irpino adotta tutte le iniziative volte a stimolare il recepimento nella normativa statale delle unioni civili al fine di garantire i principi di libertà individuale ed assicurare in ogni circostanza la parità di trattamento dei cittadini.
ART. 2
1. E’ istituito presso il Comune di Bagnoli Irpino il registro amministrativo delle unioni civili.
2. Il trattamento e la comunicazione dei dati personali contenuti nel registro delle unioni civili viene effettuato nel rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e successive modifiche ed integrazioni. La comunicazione dei dati contenuti nel registro è consentita esclusivamente agli interessati ed agli organi della Pubblica Amministrazione per lo svolgimento dei procedimenti di propria competenza. La diffusione dei dati contenuti nel registro non è consentita.
3. Il regime amministrativo delle unioni civili si applica ai cittadini italiani e stranieri, iscritti nell’anagrafe del Comune di Bagnoli Irpino, che costituiscano famiglia anagrafica ai sensi della Legge n. 1228 del 24 dicembre 1954 e del D.P.R. n. 223 del 30 maggio 1989.
4. Per l’accertamento di tale requisito rilevano esclusivamente le risultanze del registro della popolazione residente del Comune di Bagnoli Irpino.
ART. 3
1. L’iscrizione nel registro può essere richiesta da:
a. due persone, non legate tra loro da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela, curatela, ma da vincoli affettivi, residenti anagraficamente da almeno un anno nel Comune di Bagnoli Irpino e coabitanti dallo stesso periodo di tempo;
b. due persone, non legate tra loro da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela, curatela, residenti anagraficamente da almeno un anno nel Comune di Bagnoli Irpino e coabitanti dallo stesso periodo di tempo per motivi di reciproca assistenza morale e/o materiale.
2. L’iscrizione nel registro non può essere richiesta da coloro che facciano già parte di una diversa unione civile, i cui effetti non siano cessati al momento della domanda di iscrizione, né dalle persone coniugate fino al momento dell’annotazione della separazione personale sull’atto di matrimonio.
3. Le iscrizioni nel registro avvengono esclusivamente sulla base di una domanda presentata congiuntamente dagli interessati all’ufficio comunale competente.
4. La domanda deve contenere autocertificazione relativa al possesso dei requisiti indicati dal comma 1 del presente articolo e dal comma 3 dell’articolo precedente e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà/di certificazione relativa all’assenza delle cause impeditive di cui al comma 2 del presente articolo. Tale domanda è soggetta all’applicazione dell’imposta di bollo.
5. Per i fini indicati dall’art. 1 del presente regolamento, a richiesta degli interessati, l’ufficio comunale competente attesta l’iscrizione nel registro e la durata dell’iscrizione. Gli interessati possono comunque avvalersi delle dichiarazioni sostitutive di certificazione di cui all’art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.
ART. 4
1. Il venir meno della situazione di coabitazione e/o di residenza nel Comune di Bagnoli Irpino produce la cancellazione dal registro. In tal caso la cancellazione avviene d’ufficio a seguito di verifica semestrale relativa alla permanenza dei requisiti, da svolgere presso il registro comunale della popolazione residente. La cancellazione per cessazione della coabitazione e/o della residenza può avvenire altresì dietro richiesta di una o di entrambe le parti interessate. Tale domanda è comunque soggetta a verifica con le modalità sopra indicate.
2. Nel caso in cui permanga la coabitazione ma vengano meno i rapporti affettivi o la reciproca assistenza morale e/o materiale, la cancellazione avviene esclusivamente a seguito di richiesta di una o di entrambe le parti interessate.
3.Nel caso in cui non vi sia richiesta congiunta, l’ufficio provvede ad inviare all’altro componente dell’unione una comunicazione ai sensi dell’art. 7 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990.
4. L’unione civile cessa con la morte di una delle parti, fatti salvi i benefici che il Comune, nell’ambito della propria competenza, abbia attribuito alla coppia unita civilmente, dei quali – previa verifica della permanenza dei requisiti per la concessione del beneficio – continua a godere il convivente superstite.
ART. 5
1. La disciplina comunale delle unioni civili ha esclusivamente rilevanza amministrativa ai fini di cui all’art. 1 del presente regolamento.
2. Essa pertanto non interferisce in alcun modo con la vigente disciplina normativa in materia di anagrafe e di stato civile, con il diritto di famiglia e con ogni altra normativa di tipo civilistico e comunque riservata allo Stato, così come con le competenze amministrative di qualunque altra Pubblica Amministrazione.